Compostaggio domestico, la procedura di gara fu corretta: il comune vince davanti al Tar

La City Net Ecologia & Ambiente srl” era stata esclusa e ha agito contro la Ecopans srl e il comune di Monreale

MONREALE, 6 marzo – Le procedure di gara furono regolari e quell’esclusione non faceva una grinza. Ci stava, quindi, l’esclusione della ditta ricorrente. Così, almeno, ha deciso il Tar di Palermo, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della “City Net Ecologia & Ambiente srl” contro la Ecopans srl e il comune di Monreale.

Oggetto del contendere la realizzazione di tre impianti compostaggio da destinare alle frazioni di Pioppo, Aquino e Grisì dei quali il comune normanno ha intenzione di dotarsi dopo il finanziamento ottenuto grazie ai fondi a valere sull’azione 6.1.1 del Po Fesr Sicilia/24/20.
La gara era stata aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo alla Ecopans srl, ma contro questa assegnazione aveva fatto ricorso la City Net che chiedeva di essere reintegrata o, in alternativa, il risarcimento.

A metterla nei guai, in sede di svolgimento della gara, era stata la cosiddetta “certificazione ISO 14001”, un documento che l’azienda era tenuta a presentare e che, probabilmente per mero errore, aveva presentato con data di gran lunga antecedente a quelle necessaria e per questo motivo, non più in corso di validità. Da qui l’esclusione dalla gara celebrata su piattaforma Mepa, con conseguente aggiudicazione alla Ecopans, unica concorrente rimasta in lizza.

Peraltro la ditta ricorrente avrebbe impugnato la “proposta di aggiudicazione” in luogo della “aggiudicazione definitiva”. Particolare che ha fatto la differenza in sede di valutazione dei giudici amministrativi. E in ogni caso, stante il fatto che il criterio di aggiudicazione è stato quello del minor prezzo, la City Net non ha dimostrato che la sua offerta sarebbe stata quella più vantaggiosa per il comune.

Per questi motivi, sostanzialmente, il Tar Sicilia, sezione quinta (Stefano Tenca presidente, Roberto Valenti consigliere e Viola Montanari referendario, estensore) ha dichiarato inammissibile il ricorso della ditta, condannandola pure a rifondere tanto quella contro interessata, che il comune delle spese di lite, quantificate in 2.500 euro ciascuno.

“Gli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Dentino (nella foto) – si legge in una nota – che hanno assistito il Comune di Morreale nel contenzioso innanzi al Tar si ritengono soddisfatti della sentenza che ha visto accogliere l’eccezione di inammissibilità che hanno sollevato nell’interesse del Comune così evitando l’accoglimento del ricorso e la conseguente condanna al risarcimento dei danni richiesti dall’impresa ricorrente”.