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L'hashish lo aveva per uso personale e non per lo spaccio: assolto 25 monrealese

Angelo Corvaia era stato trovato con sei stecche di stupefacente

MONREALE, 27 marzo - Lo scorso 7 gennaio era stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Adesso il tribunale lo ha assolto perchè "il fatto non sussiste", affermando che quella droga era detenuta per uso personale.

Si è conclusa in questo modo la vicenda giudiziaria di Angelo Corvaia, 26 anni, monrealese, i cui guai, relativi a questa vicenda, erano iniziati il 7 gennaio scorso, quando era stato arrestato a seguito di una perquisizione domiciliare perchè trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 6 stecchette di hashish nonché sei parallelepipedi della stessa sostanza e uno spinello parzialmente combusto. Il tribunale, con la sua IV sezione penale, aveva poi convalidato l'arresto.

In sede di giudizio, il suo difensore, avvocato Mario Caputo, aveva sostenuto come quella detenzione fosse finalizzata solo ad uso personale e non allo spaccio. Per tal motivo, i Carabinieri traevano in arresto A.C. contestando il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, ovvero il reato di spaccio di droga.

Sin da subito, tuttavia, Angelo Corvaia e il suo difensore, l'avvocato Mario Caputo, ritenevano erronea la qualificazione del fatto come ipotesi di spaccio, sostenendo che l'hashish era destinata ad un uso esclusivamente personale.
In sede di discussione, la Procura della Repubblica chiedeva la condanna di Corvaia alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione, ritenendo non applicabile la circostanza attenuante della lievità del fatto. La difesa, invece, insisteva nella sua tesi assolutoria ritenendo inesistente ogni prova che dimostrasse la consumazione dentro quell'abitazione di una condotta di cessione di droga a terzi e giustificando il rinvenimento in casa dell'hashish come uso esclusivo personale.

Il Tribunale di Palermo accoglieva in toto la richiesta assolutoria dell' avvocato Caputo assolvendo Corvaia perché il fatto non sussiste per difetto della condotta di spaccio.
Soddisfazione è stata espressa dal difensore dell'imputato "perchè il Tribunale ha compreso la reale dinamica dei fatti e non ha accolto la pesante richiesta di condanna formulata dalla pubblica accusa".