Causa alla Germania per gli internati di guerra: protagonisti due avvocati monrealesi

Il Tribunale di Venezia dovrebbe esprimersi già il prossimo 29 settembre ma la situazione è in rapida evoluzione

LUSSEMBURGO, 26 maggio – La VI sezione della Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio scorso, ha riconosciuto anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui, tramite la cosiddetta “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

È quella discendente da fatto illecito (crimine di guerra contro l’umanità) della Germania e chiedere così il risarcimento dei danni per deportazione e riduzione in schiavitù degli Internati Militari Italiani, (in tedesco Italienische Militärinternierte - IMI), definizione attribuita dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori della Germania nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell'armistizio dell'Italia, l'8 settembre 1943.

Dopo il disarmo, infatti, soldati e ufficiali vennero posti davanti alla scelta di continuare a combattere nelle file dell'esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviati in campi di detenzione in Germania. Solo il 10 per cento accettò l'arruolamento. Gli altri vennero considerati prigionieri di guerra. In seguito cambiarono status divenendo “internati militari” (per non riconoscere loro le garanzie delle Convenzioni di Ginevra), e infine, dall'autunno del 1944 alla fine della guerra, lavoratori civili, in modo da essere utilizzati come manodopera coatta senza godere delle tutele della Croce Rossa loro spettanti.
I 600.000 Internati Militari Italiani non furono i soli italiani a popolare i campi di concentramento e di lavoro nazisti. La condizione peggiore fu riservata agli 8.564 deportati per motivi razziali (quasi tutti ebrei), che furono condotti a morire ad Auschwitz e di cui solo in piccola parte furono selezionati per il lavoro coatto (ne moriranno 7.555, quasi il 90%). Ad essi si aggiungono almeno altri 23.826 deportati politici italiani (22.204 uomini e 1.514 donne) i quali non erano condotti direttamente nelle camere a gas, ma erano condannati a morire di sfinimento attraverso le durissime condizioni di lavoro (ne morranno 10.129, circa la metà).

Il Tribunale di Venezia (causa patrocinata dall’avvocato Nicola Zampieri) dovrebbe esprimersi già il prossimo 29 settembre ma la situazione è in rapida evoluzione.
Il risarcimento che spetterebbe agli eredi consisterebbe nel danno patrimoniale (retribuzioni non corrisposte per il lavoro effettuato, pari alla retribuzione prevista per i prigionieri di guerra) nonché il danno non patrimoniale (circa 30.000,00 euro per ogni anno di detenzione).
La Giurisprudenza di merito ha già accolto le tesi oggi sostenute dal pool di legali (Tribunale di Torino e Tribunale di Firenze).

La Corte di Cassazione - riferiscono gli avvocati - ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario Italiano (Cassazione Sezioni Unite n. 20442 del 28 settembre 2020 e in termini già Corte Costituzionale sentenza 22 ottobre 2014 n. 238), l’imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno (in quanto la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra contro l’umanità, sorta successivamente al termine della seconda guerra mondiale, deve reputarsi retroattiva ed applicabile anche ai crimini compiuti antecedentemente), l’applicazione della legge italiana in tutti i casi in cui il militare italiano sia stato catturato nel territorio italiano (ex art. 62 L. 218/1995) e la determinazione della competenza territoriale ai sensi dell’art. 20 c.p.c..

La novità importantissima e a molti sconosciuta – sempre secondo i legali - è costituita dal fatto che il DL n. 36/2022 (convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 79/2022, pubblicata il 29 giugno 2022) all'art. 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Il comma 6 di tale articolo ha però previsto un termine di decadenza per l'avvio di nuove cause di risarcimento. Nel testo iniziale del Decreto il termine era di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (1/5/2022). In sede di conversione il termine è stato modificato in 180 giorni dall'entrata in vigore del DL. E’ fondamentale pertanto avviare le cause entro il 28/10/2022.