Codice della strada, nuove norme più rigide per la carta di circolazione

Per i trasgressori previste multe fino a 3.500 euro

ROMA, 6 novembre – Diventa obbligatorio comunicare alla Motorizzazione civile che l'utilizzatore abituale di una macchina è una persona diversa dal proprietario. Se si viene "scoperti" ad averne la disponibilità per più di 30 giorni senza che se ne sia data notizia, si incorre in ammende salatissime.

E' il principale effetto della modifica al Codice della Strada, entrata in vigore lunedì scorso, che ha già creato un grande allarmismo, specie sul web.
In questi giorni, infatti si sono lette molte notizie sulle ultime disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Codice della strada, riguardanti in modo particolare la disciplina del "divieto di intestazione fittizia dei veicoli " sia sulla carta di circolazione, che sul certificato di proprietà ovvero sul certificato di circolazione dei ciclomotori.

Dallo scorso 3 novembre, per capirne di più, proprietario e utilizzatore di un veicolo devono, in certi casi, corrispondere. La novità consentirà l'identificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del mezzo di trasporto, di eventuali violazioni al codice della strada e dei fenomeni di evasione fiscale e frodi assicurative.
In buona sostanza, la nuova direttiva ha regolamentato l'obbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo per più di 30 giorni consecutivi, intestato ad una persona diversa, di comunicare agli uffici della motorizzazione civile i suoi dati, per l'annotazione nella carta di circolazione e nell'archivio nazionale dei veicoli.

Alla notizia, sul web si è scatenato il panico: sono moltissimi, infatti, coloro che guidano l'automobile senza esserne i diretti intestatari e negli automobilisti si è generata l'errata notizia che si possa guidare solo la vettura se si è intestatari, oltre che della patente, anche del libretto di circolazione. Va chiarito, invece, che non è necessaria la coincidenza tra intestazione e utilizzatore quando l'utilizzo è "occasionale o inferiore a trenta giorni". Ciò vuol dire che il fratello che lavora fuori e torna nel weekend in treno e utilizza l'auto del fratello non incorre in tale obbligo.

Chi invece intende usufruire di un mezzo non suo per trenta giorni o più avrà l'obbligo di richiedere l'intestazione temporanea del veicolo, inoltrando apposita richiesta presso gli sportelli degli uffici del dipartimento per i trasporti (Motorizzazione Civile), previo pagamento di un importo di 25 euro. Fatto questo adempimento, sulla carta di circolazione verrà pertanto annotato il nome dell'utilizzatore non proprietario, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro.

L'obbligo non sarà valido per familiari conviventi e coloro i quali – come detto – prenderanno in prestito, "occasionalmente", un auto da amici o parenti. Nessuna norma impedisce quindi l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione e per un periodo inferiore ai trenta giorni.
Per evitare ulteriori allarmismi è fondamentale precisare, in ultimo, che la norma relativa all'aggiornamento della carta di circolazione non è retroattiva ed è applicabile unicamente ad atti e fatti accaduti - per la prima volta - dal 3 novembre.