Biotestamento, dopo il “sì” della Camera passa anche al Senato il testo sul fine vita: ora è legge

Solo 8 articoli, ora in Gazzetta Ufficiale per diventare legge dello Stato

ROMA, 14 dicembre – Il Senato ha appena approvato, con 180 voti favorevoli, 71 contrari e sei astenuti, le norme sul Biotestamento del testo già licenziato dalla Camera nell'aprile scorso. Il provvedimento, composto da 8 articoli, che spaziano dal consenso informato alla pianificazione delle cure, sino al "cuore" della nuova legge, le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), si avvia ora in Gazzetta Ufficiale per diventare legge dello Stato.

A votare a favore del provvedimento sono stati il Pd, M5s, Liberi e uguali, Ala, Autonomie (con l'eccezione di Lucio Romano) e alcuni senatori del gruppo Misto. Contrari alla legge invece Ap, Federazione della libertà-Idea, Udc, Forza Italia (che comunque ha lasciato libertà di coscienza) e Lega.

Ma vediamo passo dopo passa i punti cardine previsti dalla legge sul fine vita che riguardano sostanzialmente il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, le cosiddette “Dat”. Il primo punto sinteticamente prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il secondo che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e “in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penale”.
Entrando ancora di più nel dettaglio del provvedimento:
- Diritto alle scelte terapeutiche e cure condivise
La legge prevede che fino a che il paziente è cosciente e può liberamente esprimere la propria volontà, ogni cura (o rifiuto di cura) deve essere subordinata al suo consenso informato e scritto, che è sempre revocabile. Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

- Possibilità di pianificare le cure
In casi di patologie croniche, invalidanti o caratterizzate da prognosi infausta, “medico e paziente possono pianificazione delle cure condivise, alle quali il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.

- Le Dat: Disposizioni anticipate di trattamento
Il provvedimento prevede che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le Disposizioni anticipate di trattamento, sempre revocabili, sono vincolanti per il medico, che per questo è “esente da responsabilità civile e penale”. Le disposizioni, però, possono esser disattese dal medico quando queste sono “palesemente incongrue”, non corrispondano alla situazione clinica del malato, o siano sopraggiunte terapie - non prevedibili al momento di compilazione delle Dat - tali da offrire “concrete possibilità di miglioramento della vita” del malato.
Sempre la legge stabilisce il modo in cui il malato deve esprimere la propria volontà: “Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, viene precisato, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”. Chi decide di usufruire delle Dat dovrà indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti: la persona in questione può rinunciare al ruolo tramite un atto scritto e, in ogni caso, il suo incarico può essere revocato. In questi casi, o se il fiduciario dovesse morire o divenire incapace di intendere e di volere, le Dat mantengono efficacia in merito alle convinzioni e preferenze del paziente.
- Per gli incapaci di intendere e di volere
Secondo la legge, per l’interdetto decide sempre il tutore. L’inabilitato, invece, decide per se stesso. Mentre per coloro che fruiscono dell’amministratore di sostegno dipenderà da caso a caso. Se il tutore o l’amministratore di sostegno rifiutano le cure ma i medici le ritengono necessarie o adeguate, decide il giudice.

- Per i minori
Quando il malato è minorenne, decidono sempre i genitori, anche se sono separati o divorziati. Dice il testo: “Il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”. In caso di conflitto tra i genitori decide il Tribunale che deve sempre ascoltare il minore con più di 12 anni.

- Come si fa il biotestamento
Le disposizioni devono essere espresse in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, un medico o testimoni. Atto pubblico o scrittura privata dice il testo. Possono essere revocate e rinnovate in ogni momento. Valgono videoregistrazioni e altri mezzi di comunicazione usati dal paziente. Quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle dichiarazioni già presentate e depositate. Vanno aggiornate nelle modalità di presentazione se non conformi alla legge.

- Terapia del dolore
Il medico deve sempre adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. Non deve esserci ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e nel ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. Esiste la possibilità della sedazione palliativa profonda continua.

La legge non introduce né l’eutanasia né il suicidio assistito. Il diritto di rifiutare le cure, infatti, non legittima alcun comportamento commissivo (volontario) del medico volto a procurare la morte del malato. L’omicidio del consenziente, dunque, rimane nel nostro ordinamento un reato.