Assistenza igienico-personale, arriva chiarimento dall'Ufficio scolastico

Ribadite le competenze degli Enti locali nel documento che è stato emanato dall’Ufficio scolastico provinciale di Trapani

MONREALE, 21 settembre –Torniamo a parlare sul nostro quotidiano di un tema ampiamente dibattuto nelle ultime settimane in relazione all’assistenza igienico-personale da fornire agli alunni con disabilità.

L’occasione nasce da una nota emanata il 20 settembre dall’Ufficio scolastico di Trapani che ha fornito indicazioni interessanti ai dirigenti scolastici sul servizio di assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità.

In particolare, la nota di cui diamo notizia ribadisce che nessuna nuova norma o modifica di leggi in vigore ha spostato le competenze in capo agli enti locali rispetto alla necessità che gli stessi si occupino di questo servizio specialistico. Richiamando la procedura di nomina dell’assistente all’autonomia e dell’assistente all’igiene personale, infatti, la nota ricorda che in Sicilia le stesse sono per legge di esclusiva competenza della Regione, del Comune, delle Province (ora consorzi comunali) a seconda dei diversi ordini e gradi di scuola.

La disposizione emanata dall’Ufficio scolastico di Trapani ritorna su alcuni dei concetti fondamentali della questione, ribadendo i compiti a carico di Regioni ed Enti locali. La procedura di assegnazione dell’assistente per l’igiene personale si caratterizza in particolare come risultato dell’azione sinergica dei diversi organi chiamati a garantire l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, dunque, è evidente che all’assistente per l’igiene personale competano funzioni e compiti specifici.

Ma ciò che costituisce discrimine per la nomina di questo particolare tipo di assistenza risiede nella certificazione e nella diagnosi funzionale. Qualora in esse venga riconosciuta (o meno) la necessità di questa figura di assistenza, sarà quindi il Gruppo di lavoro per l’inclusione previsto dalle leggi di settore , a completare le necessità e le modalità; compito del dirigente scolastico sarà farsi portavoce presso l’ente pubblico locale, richiedendo di fornire l’assistente specializzato all’alunno.

La competenza a fornire il servizio è dei Comuni per le scuole della primaria e della secondaria di primo grado; della Provincia, per le scuole della secondaria di secondo grado (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98).

Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione e all'assistenza igienico-personale - come riporta il documento - sono attribuite dagli Enti preposti. Ma il passaggio più interessante della nota dell’Ufficio scolastico è quello relativo al famoso parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 115 del 2020, che la Regione Siciliana aveva la facoltà di richiedere, non essendo ''obbligatorio'' o ''vincolante'' per la stessa Regione, ed a maggior ragione per lo Stato o il ministero dell’Istruzione. La nota sottolinea che lo stesso, visto il suo tenore e contenuto, non era un quesito sui criteri di ripartizione tra la competenza statale o del ministero dell’Istruzione e la Regione Siciliana o le autonomie locali.

Il Ministero, in particolare, in base a quanto ritenuto anche dalla Direzione generale per il personale scolastico, non ritiene infatti che la competenza ad erogare il servizio di assistenza igienico-personale sia stata modificata, la competenza - si ribadisce nella nota- è infatti ancora delle Regioni e degli Enti locali.

Infine - ed è questo uno dei punti più dirimenti sulla questione contenuti nella nota- il ministero per quanto riguarda il profilo professionale del personale ATA coinvolto nei servizi di assistenza agli alunni con disabilità, specifica che ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità, per la quale si intende- citiamo a tal fine testualmente la nota- ''l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità''.

Quindi, richiamando l’art. 22 della legge regionale n. 15 del 2004 (sulle competenze in materia di assistenza di soggetti con disabilità gravi) l’assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l’integrazione nella scuola dei soggetti con disabilità grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 sono di competenza dei Comuni singoli e associati della Regione Siciliana. Il secondo comma dello stesso articolo tuttavia precisa che qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado ad occuparsene dovranno essere le Province.

Tale riparto di competenze non ha subito ad oggi modifiche per cui la competenza alla fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali - conclude la nota - è ancora in capo alla Regione e agli Enti locali, mentre, il ministero dell’Istruzione attraverso la formazione dei collaboratori scolastici deve fornire un’assistenza di base, che non è assistenza specialistica igienico-personale, la quale resta appannaggio e di competenza dell’Ente locale per la scuola del primo ciclo di Istruzione dall’Infanzia alla Secondaria di primo grado. Sperando di aver contribuito a chiarire ulteriormente la questione, le operazioni rispetto alla fornitura di questo importante servizio non dovrebbero tardare ad essere avviate ora che, ripresa l’attività didattica nelle scuole, i dirigenti scolastici avranno già adempiuto alle propedeutiche e necessarie richieste agli Enti locali.